La contabilizzazione dei ricavi da gennaio 2024 (OIC 34)

I bilanci (non IAS) relativi agli esercizi con data di inizio 1 gennaio 2024 o seguenti, soggiaciono al rivisitato principio contabile OIC 34.

Si evidenzia immediatamente che si devono trattare separatamente i singoli beni, servizi e prestazioni varie promesse al cliente nel contratto.

Un esempio concreto fatto da più stampe specializzate è quello della società che commercializza autovetture e che conclude un contratto per la vendita di un’automobile ed il prezzo (supponiamo 72.000 euro) include anche quattro tagliandi.

Siccome si devono individuare le due distinte unità di contabilizzazione, vendita del bene (autovettura) e prestazione di servizi (tagliandi), se il contratto non stabilisce chiaramente i due prezzi (quello del bene e quello del servizio) oppure uno dei due è a titolo gratuito (nell’esempio i tagliandi), la società deve determinarli facendo riferimento al proprio listino prezzi ed al termine dell’esercizio dovrà rilevare il risconto passivo, per l’importo dei quattro tagliandi da effettuare successivamente.

In generale, per la corretta valorizzazione di ricavi, in base al principio contabile OIC 34, si devono seguire i seguenti passaggi:

  1. Eventuale raggruppamento di contratti. Più contratti sono trattati come un solo contratto quando negoziati con un solo cliente e:
    1. Il gruppo di contratti è stato negoziato con un unico obiettivo oppure
    2. Il prezzo in un contratto dipende di prezzi o dalle prestazioni degli altri contratti
  2. Determinazione del prezzo complessivo
  3. Identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione
  4. Valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione
  5. Rilevazione dei ricavi

Senza addentrarsi troppo nello sviluppo e descrizione dell’OIC 34, si dice subito che, per fortuna, sono previste semplificazioni e deroghe per i bilanci abbreviati e delle micro-imprese.

Una prima semplificazione è data dalla possibilità, per i bilanci abbreviati e micro, di evitare di attualizzare i flussi finanziari futuri nell’individuazione del prezzo complessivo del contratto.

Una deroga poi, ad onor del vero destinata anche ai redattori dei bilanci ordinari, riguarda l’identificazione delle unità elementari di contabilizzazione.

Nel caso in cui si sia di fronte a contratti non particolarmente complessi, la cui separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione non produrrebbe effetti rilevanti, l’impresa può rilevare l’intero ricavo al momento della vendita valutando l’iscrizione di un fondo per oneri futuri a fronte del costo che prevede di sostenere per le prestazione che verranno effettuate negli esercizi successivi a quello di vendita.

Tornando all’esempio della società che commercializza autovetture e che conclude un contratto per la vendita di un’automobile ed il prezzo include anche quattro tagliandi, la società:

  • Procede con la rilevazione del ricavo indicando il totale indicato nel contratto (72.000 euro)
  • Stimare un accantonamento al fondo rischi e oneri pari al costo dei quattro tagliandi

Ulteriore semplificazione destinata ai redattori dei bilanci abbreviati e micro è quella legata alla contabilizzazione delle vendite con diritto di reso. Per loro non si rende necessario il ripristino, tra le giacenze di magazzino , dei beni venuti che si prevede verranno restituiti. Il principio contabile permette alle imprese di minori dimensioni di contabilizzare solo i supposti resi in un apposito fondo per oneri futuri il cui ammontare è pari alla sola differenza tra l’importo che si prevede di rimborsare al cliente ed il costo dei beni venduti che si prevede saranno restituiti.

L’applicazione dell’OIC 34, se per alcune imprese potrebbe avere impatti significativi sulla determinazione dei ricavi di competenza, per le imprese di minori dimensioni il rivisitato principio contabile potrebbe non avere alcun impatto.

Concludo dicendo che non bisogna assolutamente dimenticare il principio contabile OIC 23 che regola le opere in corso di lavorazione ed i relativi ricavi. Bisogna quindi, prima di tutto, analizzare il contratto sottoscritto con il cliente in modo da comprendere si ci troviamo avanti una vendita di beni oppure ad un’opera in corso di ordinazione (e quindi da valorizzare con lo stato avanzamento lavori).

Per determinarlo possiamo osservare se si tratta di un bene costruito sulla base di standard aziendali (contratto di vendita di beni e quindi principio contabile OIC 34) oppure sulla base, essenzialmente, di specifiche indicazioni del cliente (contratto di appalto e quindi OIC 23)

Casale Monferrato, lì 25 marzo 2024

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