IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER I SOGGETTI ISA ED I SOGGETTI FORFETTARI

Con l’attuazione della riforma fiscale si nota l’introduzione del “Concordato Preventivo Biennale”, semplicemente siglato CPB.

Il CPB è riservato ai soggetti ISA ed ai contribuenti forfettari.

Premesso che per i contribuenti forfettari il concordato preventivo biennale si applica a titolo sperimentale solo per l’anno 2024 veniamo ora descrivere “più o meno brevemente” il contenuto della nuova disciplina, per gli esercizi 2024 e 2025, con particolare attenzione ai soggetti ISA.

Possono accedere al CPB per il biennio 2024-2025 i soggetti che applicano gli ISA e che, con riferimento all’esercizio 2023, non hanno debiti tributari di importo uguale o maggiore a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni) oppure, se li avevano, li hanno estinti o hanno incominciato un pagamento rateale, entro la data di accettazione della proposta (il cui termine ultimo è il 15 ottobre 2024).

Anche se applicano gli ISA e non hanno debiti superiori alla cifra sopra riportata, non possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che in uno dei 3 anni precedenti a quello di (potenziale) applicazione del CPB:

  • Hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi
  • Hanno subito condanne:
    • per reati in materia di imposte sui redditi ed IVA,
    • false comunicazioni sociali
    • riciclaggio o auto-riciclaggio

Considerando poi che la norma si riferisce chiaramente a quelli che “applicano gli indici di affidabilità” si deve desumere che non possono accedere al CPB anche i soggetti per i quali sussiste una causa di esclusione dagli ISA. Un esempio su tutti: l’azienda o professionista che abbia, in questo caso, iniziato l’attività nel 2023.

In caso di accettazione della proposta dell’agenzia delle entrate, il reddito di impresa o di lavoro autonomo (ed il reddito IRAP per le societa’ ed associazioni professionali) sono individuati senza considerare: plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e/o passive, redditi derivanti da partecipazioni in società di persone, associazioni professionale e srl trasparenti.

Nel caso di reddito di impresa le perdite fiscali, conseguite nei periodi precedenti, riducono il reddito ex artt. 8 e 84 del TUIR.

Accettando il CPB, nei periodi oggetto dello stesso:

  • sono riconosciuti i benefici premiali ISA (es: esclusione dalla disciplina delle società di comodo)
  • non si possono subire accertamenti di cui all’ 39 del DPR 600/73 (cliccando sulla scritta in blu venite diretti sul contenuto dell’articolo di legge)

nei casi eccezionali definiti da un apposito decreto del MEF che determinano minori redditi effettivi / valori della produzione netta effettivi, eccedenti il 50% rispetto a quello/i oggetto di CPB, il concordato cessa i suoi effetti dal periodo di imposta stesso in cui la differenza si realizza.

E’ da tenere ben presente che, nei periodi di imposta oggetto del CPB continuano a sussistere gli adempimenti fiscali di chi non accetta o non è soggetto al CPB (in quanto, per un qualsiasi motivo, non soggetto agli ISA). Di conseguenza si è sempre tenuti ai classici obblighi contabili, dichiarativi (ISA compresi) e soprattutto il concordato preventivo biennale non ha alcun effetto ai fini IVA.

Casale Monferrato, lì 2 aprile 2024

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