LA RESIDENZA FISCALE DELLE SOCIETA’ – LE NOVITA’ DAL 2024

L’articolo 2 del D. Lgs. 209/2023 ha cambiato il terzo comma dell’articolo 73 del Tuir, relativo alla residenza delle società di capitali e dei soggetti Ires in generale.

Prima del cambiamento normativo, una società era fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo di imposta, aveva almeno uno dei seguenti tre criteri:

  • sede legale, nel territorio dello Stato;
  • sede dell’amministrazione, nel territorio dello Stato;
  • oggetto dell’attività, nel territorio dello stato.

In merito all’oggetto dell’attività l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E/2007, aveva affermato che, nel caso di società immobiliare, l’oggetto dell’attività coincideva con il luogo in cui si trovavano gli immobili.

La conseguenza era che una società con sede all’estero (e amministrata dall’estero) rischiava di essere considerata fiscalmente residente in Italia, se aveva prevalentemente immobili Italia.

Il legislatore ora ha confermato il criterio della sede legale, ma ha espunto il “problematico” criterio dell’oggetto dell’attività.

Per quanto attiene al criterio della sede dell’amministrazione, ora si ha una sorta di duplice definizione nel senso che la societa’ ha la sede fiscale in Italia se ha, in via principale, la sede della direzione effettiva e della gestione ordinaria.

Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche, mentre per gestione ordinaria in via principale si intende il continuo e coordinato compimento degli atti ordinari. Nella circolare 20/E, l’agenzia delle entrate afferma che le attività di supervisione e di monitoraggio dei soci (al di fuori delle decisioni di gestione) non rilevano per stabilire la sede di direzione effettiva.

I criteri di gestione ordinaria in via principale e di direzione effettiva sono alternativi tra loro.

Tutto questo significa che ora, una società è fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo di imposta, ha almeno uno dei seguenti tre criteri:

  • sede legale, nel territorio dello Stato;
  • in via principale la sede della direzione effettiva (le c.d. decisioni del top management), nel territorio dello Stato;
  • in via principale la sede della gestione ordinaria (le c.d. decisioni day by day), nel territorio dello stato.

Sottolineando che la norma sulla c.d. esterovestizione (articolo 73, comma 5 bis del TUIR) non è stata cambiata, le novità normative appena descritte decorrono dall’esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del Decreto, quindi dall’esercizio successivo rispetto a quello in vigore al 28.12.2023.

Casale Monferrato, lì 25 novembre 2024

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