Polizze obbligatorie sugli immobili delle imprese e sugli immobili con il c.d. 110%

La legge di Bilancio 2024 (la legge n. 213 del 2023) ha introdotto l’obbligo di assicurare, entro il 31 dicembre 2024, gli immobili utilizzati dalle imprese (con sede legale o stabile organizzazione in Italia) e tutti quelli che hanno fruito del Superbonus 110% (in questo caso in zone sismiche) a, per coprire i danni da eventi naturali catastrofali.

Il problema, almeno per ora, è che le nuove norme danno luogo ad incertezze applicative che si spera saranno fugate velocemente.

Per poter però assicurarsi è necessario prima che i ministeri dell’Economia (MEF)  e delle Imprese (MIMIT) emanino un decreto attuativo con il quale vengano, anche, indicati gli elementi essenziali ai fini della delimitazione oggettiva della copertura (in pratica  le modalità per l’individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali compresi nella copertura).

Immobili delle imprese

Anche da stampa specializzata emerge che, in ogni caso:

  • l’obbligo non riguarda le imprese agricole
  • oggetto della copertura sono i danni direttamente causati da sismi, alluvioni, frane, inondazione e esondazioni a terreni, fabbricati, impianti e macchinari di proprietà dell’impresa.
  • Non rientrano nella copertura obbligatoria i danni da grandine
  • La violazione o l’elusione dell’obbligo di contrarre la polizza assicurativa, oggetto della presente circolare di studio, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniarie che va da 100.000 a 500.000 euro.

Immobili con 110%

Con l’articolo 2, comma 2 del Dl 212/2023 nasce l’obbligo, per i contribuenti che fruiranno del Superbonus del 110%, riconosciuto fino al 31 dicembre 2025, nei comuni in territori colpiti da eventi sismici (successivi al 1° aprile 2009), per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza di contrarre una polizza assicurativa per coprire i danni causati da calamità naturali e da eventi catastrofali.

Anche in questo caso i ministeri MEF e MIMIT dovranno emanare un decreto ministeriale (da notare che, se anche in questo caso la scadenza per la contrazione della polizza assicurativa è un anno, non c’è un termine entro il quale i ministeri dovranno emanare il DM) ma per gli immobili che hanno goduto del 110% la norma non dà indicazioni precise circa il tipo di evento da assicurare parlando solo di “danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”.

Casale Monferrato, lì 14 gennaio 2023

 

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