ALCUNE CONFERME E NOVITA’ PER IL 2024

Di seguito alcune conferme (in quanto precedentemente già anticipate) e alcune novità tutte di assoluto rilievo.

 

POSSIBILE INIBIZIONE ALLA COMPENSAZIONE IN F24

Dal 1 luglio 2024 è confermata l’esclusione  di compensare in F24 i crediti tributari e contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 se:

  • i termini di pagamento sono scaduti e sono ancora dovuti dei pagamenti
  • non sono in essere provvedimenti di sospensione

 

ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI

E’ confermato l’obbligo per le imprese, con sede o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro imprese, di stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali come: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

 

CEDOLARE SECCA PER IMMOBILI LOCATI CON CONTRATTI DI “LOCAZIONE BREVE”

L’aliquota è aumentata al 26% nel caso in cui si destini a locazione breve più di un appartamento, per ciascun periodo di imposta. E’, però, possibile assoggettare un  appartamento, ed uno solo, per periodo di imposta, destinato a locazione breve, alla minore aliquota del 21%. Per farlo si deve indicarlo in dichiarazione dei redditi.

 

SCADENZA DEI VERSAMAENTI RATEALI (DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI)

Il c.d. Decreto Semplificazioni adempimenti tributari (D.L.gs. 1/2024), all’art. 8, modifica le modalità e termini di versamento rateale delle somme dovute a saldo ed a titoli acconto delle imposte.

Dal modello Redditi ed Irap 2024 (si parla quindi delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023):

  • la scadenza per il pagamento dell’ultima rata del saldo e del primo acconto viene spostata dal 30/11 al 16/12
  • sia i titolari di partita iva che gli altri contribuenti avranno come data di scadenza delle rate il 16 di ogni mese (fino ad ora i titolari di partita iva pagavano le rate entro il 16 del mese e gli altri entro il 30).

Di fatto quindi verrà data la possibilità a tutti di pagare con una rata in più rispetto ad ora.

 

VERSAMENTI IVA, RITENUTE ALLA FONTE

Sono stati aumentati i limiti per i versamenti obbligatori entro il 16 del mese seguente di:

  • IVA: da 25,82 a 100,00 euro
  • Ritenute relative a redditi di lavoro autonomo, provvigioni e altri redditi di cui all’art. 25 bis del DPR 600/73 ad euro 100,00

Il termine ultimo per il pagamento, nel caso in cui al 30 novembre non si siano ancora raggiunti i predetti limiti è fissato, in ogni caso, nel 16 dicembre (dello stesso anno).

Per completezza espositiva si deve aggiungere che le ritenute e l’IVA del mese di dicembre (nel caso dell’IVA dell’ultimo trimestre per i contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale) rimane immutato rispetto al passato.

Casale Monferrato, lì 26 febbraio 2024

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