Comunicazioni dei titolari effettivi

Il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (236) il decreto ministeriale che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni dei c.d. titolari effettivi.

 

Il perentorio termine entro cui i soggetti obbligati dovranno inviare la comunicazione è l’11 dicembre.

 

Sono tenuti a comunicare il titolare effettivo al Registro, le imprese dotate di personalità giuridica (Srl, Spa, Sapa e società cooperative), le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche), i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust (enti e istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi).

 

Il Registro dei titolari effettivi, conservato dal Registro Imprese, ha due sezioni:

  • una autonoma, con i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private, e
  • una speciale con le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio italiano dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

 

Le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private ed i Trust che sono o saranno costituite dopo il 9 ottobre 2023 dovranno comunicare i titolari effettivi entro 30 giorni dalla iscrizione nei registri.

 

Per quanto riguarda le imprese dotate di personalità giuridica (srl, spa e sapa) nella comunicazione della titolarità effettiva vanno specificati:

  • i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche che risultano essere i titolari effettivi
  • l’entità della partecipazione al capitale da parte della persona fisica “titolare effettivo” o, se la titolarità effettiva non fosse attribuita in base all’entità della partecipazione, la modalità di esercizio di controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale dell’ente
  • L’individuazione delle ragioni eccezionali che giustificano (l’eventuale) esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva (esempio l’informazione esporrebbe il titolare effettivo a rischio di frode, rapimento, ricatto …)
  • La dichiarazione di responsabilità e consapevolezza ai sensi dell’art. 48 DPR 445/2000 (le informazioni sulla titolarità effettiva sono in sostanza una autodichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR 445/00)

 

Comunicato il/i titolare/i effettivo/i le eventuali variazioni vanno comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto che origina la variazione ma attenzione che, se nulla è variato, si deve comunque effettuare una comunicazione con la quale si conferma la titolarità effettiva, entro i 12 mesi che seguono la comunicazione precedentemente inviata.

Nel caso delle imprese dotate di personalità giuridica la conferma può essere effettuata in sede di deposito del bilancio di esercizio (quindi senza considerare il termine di 12 mesi).

 

Nel comunicato stampa del 10 ottobre 2023 di Unioncamere/Infocamere è stato precisato che la comunicazione può essere presentata:

  • Dall’amministratore e da questi firmata digitalmente oppure
  • da un intermediario ed in questo caso firmata digitalmente sia dall’amministratore che dall’intermediario

 

Occorre quindi assolutamente che gli amministratori si dotino di firma digitale.

 

Casale Monferrato, lì 12 ottobre 2023

 

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