Avere valute estere può generare plusvalenze

In base all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter del Tuir, costituiscono redditi diversi le cessioni di valute estere oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti

Si deve tenere presente che con “cessione a titolo oneroso” si intende anche il semplice prelievo delle valute dal deposito o dal conto corrente.

Il privato, o comunque chi detiene valuta esterea al di fuori di attività commerciali o professionali, che ha somme in valuta estera per importi superiori a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi potrebbe dover dichiarare delle plusvalenze nel modello Redditi e non soltanto se ci si avvale di intermediari esteri.

Perché emergano delle plusvalenze imponibili, oppure delle minusvalenze deducibili:

  • la somma delle valute estere detenute su tutti i conti correnti (nazione ed esteri) deve aver superato, per almeno sette giorni consecutivi, il limite di 51.645,69 euro: il tasso di cambio da usare é quello all’inizio del periodo d’imposta (articolo 67, comma 1-bis) e
  • Devono essere stati effettuati uno o più prelievi o cessioni in valuta

Se ad esempio una persona ha un conto corrente con saldo di 100.000 sterline ma non ha effettuato prelievi (o ceduto sterline) durante il 2024, non avrà plus o minusvalenze da dichiarare nel modello Redditi 2025, anche se il conto corrente si è incrementato durante il 2024.

Purtroppo si deve tenere a mente che se viene usato il conto, nel mio esempio in sterline, per acquisti bisogna verificare se si è generata una plusvalenza tassabile o una minusvalenza deducibile in quanto l’acquisto di qualcosa è assimilato a una cessione e quindi genera plus o minus.

Per fortuna, non è almeno considerato prelievo di valuta estera il trasferimento di denaro, tra conti nella stessa valuta, da parte dello stesso contribuente (risoluzione 60/E/2024).

 

 

 

 

 

Per determinare la plusvalenza tassabile, o la minusvalenza deducibile, si deve, in generale (trascuro in questa circolare i criteri, comunque esistenti, LIFO e FIFO) confrontare il “corrispettivo della valuta”, in base al tasso di cambio alla data della “cessione”, con il “costo di acquisto della valuta”.

Se vi è una differenza positiva allora si ha generato una plusvalenza che andrà dichiarata in Redditi 2025 Pf, quadro RT, sezione II-A (e conseguentemente, sezione VI e II-B) e assoggettata a imposta sostitutiva del 26% ex articolo 5, comma 2, del Dlgs 461/1997. Se la differenza risulta invece negativa si ha realizzato invece una minusvalenza che può essere dichiarata, nel modello Redditi per diminuire eventuali plusvalenze nel periodo d’imposta stesso o nei quattro successivi (articolo 68, comma 5).

Le plusvalenze così determinate vanno dichiarate nel modello Redditi anche quando l’intermediario è residente a meno chè non vi siano dei rapporti in regime di risparmio gestito (non risparmio amministrato).

Casale Monferrato, lì 27 ottobre 2025

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