LE NUOVE FATTURE ELETTRONICHE

Dal 1° gennaio 2021, sono obbligatorie le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, approvate dall’Agenzia delle Entrate.

Tra le nuove specifiche tecniche, ve ne sono alcune che, se non rispettate, porteranno allo  scarto del file, e di conseguenza la mancata emissione della fattura.

Queste nuove regole riguardano in particolare l’utilizzo di una maggiore specifica nel campo della natura dell’operazione. Sono  cambiati quindi alcuni codici da utilizzare quando un’operazione non è soggetta ad Iva.

Chi utilizzasse, ad esempio, i codici N2, N3, ed N6, andrà incontro allo scarto del file della fattura.

Si aggiunga poi che nelle nuove specifiche tecniche è inoltre indicato che “Relativamente alle operazioni di cui all’articolo 21 comma 6 bis lettera a), dovrà essere inserita la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1<TipoDato>del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>”.

In buona sostanza si dovrebbe indicare (sembra che la “nuova” indicazione non sia obbligatoria)  la versione contratta di “inversione contabile” alle fatture emesse senza Iva ai sensi degli articoli 7-bis7-ter7-quater and 7-quinquies nei confronti di clienti soggetti passivi di altri Stati UE.

Facoltativi sono i nuovi tipi di documento TD16, TD17, TD18 e TD19. Questi codici sono stati creati per consentire ai contribuenti di smaterializzare la fase del reverse charge, e – per quanto riguarda le operazioni con l’estero – evitare l’esterometro.

Come scritto da autorevole dottrina “Infatti, nel reverse charge internol’invio a Sdi si un documento con il codice TD16 evita di dover materializzare una copia leggibile della fattura del fornitore, integrarla e conservarla analogicamente. Resta però fermo che il contribuente ha la possibilità di continuare ad operare come nel 2020.L’invio a SdI di documenti con i codici TD17, TD18 e TD19, analogamente, oltre a consentire di non dover integrare la fattura estera o di emettere autofattura cartacea, permettono al contribuente di non comunicare la stessa operazione nell’esterometro. Resta però fermo che tali codici non sono obbligatori e il contribuente potrà continuare ad integrare in modo analogico, o emettere autofatture cartacee, ed inviare l’esterometro secondo le scadenze trimestrali”.

Venendo ora ad una disamina dei diversi casi di taglio decisamente più pratico si elencano, schematicamente, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, in merito all’utilizzo delle nuove codifiche.

N2.1 Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972

Il codice N2.1 deve essere utilizzato per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 and 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972.

Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale Iva.

Relativamente alle operazioni di cui all’articolo 21, comma 6 bis, lett. a), deve essere inserita la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1 “Tipo dato” del blocco 2.2.1.16 “altri dati gestionali”.

N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi

Il codice N2.2 va utilizzato dai contribuenti in regime forfettario o in tutti i casi in cui un soggetto Iva non è obbligato ad emettere fattura, ad esempio per le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’articolo 74 D.P.R. 633/1972).

N3.1 – non imponibili – esportazioni

Il codice N3.1 va utilizzato per le esportazioni di beni di cui all’articolo 8, comma 1, lett. a), b) e b- bis), D.P.R. 633/1972, tra le quali sono ricomprese anche:

  • le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
  • le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’UE (articolo 50-bis, comma 4, lett. g, D.L. 331/1993).

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30colonna 2, della dichiarazione annuale Iva.

N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie

Il codice N3.2 va utilizzato nel caso di cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 D.L. 331/1993, quali ad esempio:

  • le operazioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo appartenente ad altro Stato UE in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest’ultimo;
  • le operazioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo nazionale in caso di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato UE ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione;
  • le cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito Iva con spedizione in altro Stato UE (articolo 50-bis, co. 4, lett. f, D.L. 331/1993);
  • le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all’articolo 34;
  • le operazioni di cui all’articolo 58, comma 1, L. 331/1993, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato Ue a cura o a nome del cedente nazionale. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 3, della dichiarazione annuale Iva.

N3.3 – non imponibili – cessioni verso San Marino

Il codice N3.3 va utilizzato nel caso di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.

N3.4 – non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

Il codice N3.4 va utilizzato nel caso di operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione quali quelle di cui all’articolo 8-bis D.P.R. 633/1972 (ad esempio, le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio dell’attività commerciale o di pesca), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9 D.P.R. 633/1972 (ad esempio per i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 5, della dichiarazione annuale Iva.

N3.5 – non imponibili – non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento

Il codice N3.5 va utilizzato per le operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE31 della dichiarazione annuale Iva.

Il codice N3.5 dovrà essere utilizzato anche dal cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond ad esempio nelle operazioni con tipologie di documento:

N3.6 – non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

Il codice N3.6 va utilizzato nei seguenti casi:

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE32 della dichiarazione annuale Iva.

Il codice N3.6 deve essere utilizzato anche dal cessionario nelle operazioni con tipologie di documento:

  • TD18: in caso acquisto intracomunitario di beni con introduzione in deposito Iva;
  • TD19: in caso di acquisto da cedente estero di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito Iva, oppure di acquisto da cedente estero di beni all’interno del deposito Iva.

N6.1 – inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

Il codice N6.1 va utilizzato nel caso di cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 2, della dichiarazione annuale Iva.

N6.2 – inversione contabile – cessione di oro e argento puro

Il codice N6.2 va utilizzato per le cessioni di oro e argento puro. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35colonna 3, della dichiarazione annuale Iva.

N6.3 – inversione contabile – subappalto nel settore edile

Il codice N.6.3 va utilizzato nel caso di prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.

N6.4 – inversione contabile – cessione di fabbricati

Il codice N6.4 va utilizzato nel caso di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35colonna 5, della dichiarazione annuale Iva.

N6.5 – inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

Il codice N6.5 va utilizzato nel caso di cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. b), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 6, della dichiarazione annuale Iva.

N6.6 – inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

Il codice N6.6 va utilizzato nel caso di cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. c), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 7, della dichiarazione annuale Iva.

N6.7 – inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

Il codice N6.7 va utilizzato nel caso di prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 8, della dichiarazione annuale Iva.

N6.8 – inversione contabile – operazioni settore energetico

 Il codice N6.8 va utilizzato nel caso di operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), D.P.R. 633/1972Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 9, della dichiarazione annuale Iva.

N6.9 – inversione contabile – altri casi

Il codice N6.9 va utilizzato per eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali è previsto il regime dell’inversione contabile. Tale codice non deve essere utilizzato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre utilizzare il codice N2.1.

Casale Monferrato, lì 11 gennaio 2021

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