Decreto del 12 marzo 2021. Nuove regole dal 15 marzo al 6 aprile 2021

Dieci giorni dopo l’ultimo DPCM legato al covid-19 è stato varato un decreto legge che integra in maniera restrittiva quanto indicato prima (ripeto 10 giorni prima).

Premesso che dal 15 marzo al 6 aprile esisteranno solo regioni arancioni o rosse (fatta eccezione, oggi, per la sardegna) e che chi svolge attività non citate in questo articolo (come ad esempio studio professionali e attività di vendita all’ingrosso), salvo sviluppi normativi (sia nazionali che regionali), può continuare a lavorare come fino ad oggi ha fatto a condizione che rispetti i protocolli Covid di cui ai precedenti DPCM., il decreto stabilisce che:

  • dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021:
    • nelle Regioni/territori arancioni, è possibile, all’interno del Comune, spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
    • Spostamento che invece non è consentito nelle regioni/territori rossi
  • nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni bianche (ad oggi a quanto pare solo la sardegna), si applicano le misure stabilite per la zona rossa ma, in questi tre giorni è possibile, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • Per quanto riguarda le attività economiche:
    • sono chiuse sia in zona rossa che arancione (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche) le palestre, piscine, i centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, i teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche e sale da ballo e comprensori sciistici;
    • sono sospesi :
      • i convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
      • gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto;
    • nelle zone arancioni restano aperte le attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
    • nelle zone rosse:
      • le attività commerciali al dettaglio sono chiuse ad eccezione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità (per quanto riguarda le attività considerate di prima necessità si rimanda all’elenco in calce alla presente circolare).
      • i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
      • nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
      • parrucchieri ed estetisti devono rimanere chiusi (cosa che non succede nelle zone arancioni)
    • Bar e ristoranti si ritrovano la loro attività nuovamente sospesa ma resta possibile la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Anche in questo caso, per bar e altri esercizi simili senza cucina l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Si elenca ora quanto ritenuto, ai fini delle normative anti covid-19, come attività inerente i beni di prima necessità:

(Allegato 23 al DPCM del 3/11/2020)

Commercio al dettaglio

  • Commercio al dettaglio in esercizi non spedalizzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi spedalizzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in

esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi .specializzati
  • Commercio a! dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
  • commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi Specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli. motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e dì erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori; piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici jn esercizi specializzati
  • Commercio al dettag1io di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi. prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti. alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne fiori, piante; bulbi. semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Casale Monferrato, lì 14 marzo 2021

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