{"id":961,"date":"2025-02-12T16:44:01","date_gmt":"2025-02-12T16:44:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/?p=961"},"modified":"2025-02-12T16:44:01","modified_gmt":"2025-02-12T16:44:01","slug":"il-reddito-da-lavoro-autonomo-novita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/il-reddito-da-lavoro-autonomo-novita\/","title":{"rendered":"IL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO \u2013 NOVITA\u2019"},"content":{"rendered":"<p>Con l&#8217;articolo \u00a05 del \u00a0D.Lgs. n. 192\/2024 si \u00e8 modificata, a decorrere dal 1 gennaio 2024, la parte del TUIR inerente la disciplina del reddito di lavoro autonomo<\/p>\n<p>Le novit\u00e0 oggetto della presente circolare sono:<\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019introduzione del principio di onnicomprensivit\u00e0 nella determinazione del reddito di lavoro autonomo;<\/li>\n<li>La conferma del principio di cassa come criterio generale di imputazione temporale del reddito (esistono delle eccezioni espressamente previste);<\/li>\n<li>La disciplina inerente la deducibilit\u00e0 delle spese relative ad alcuni beni ed elementi immateriali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Secondo il principio di onnicomprensivit\u00e0, il reddito da lavoro autonomo si deve calcolare sulla differenza tra:<\/p>\n<ul>\n<li>tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo (ante modifica era l&#8217;ammontare dei \u201ccompensi in denaro o in natura\u201d) percepiti nel periodo di imposta in relazione all&#8217;attivit\u00e0 artistica o professionale e<\/li>\n<li>l&#8217;ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il fatto che si considerino \u201ctutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti\u201d fa s\u00ec che, anche se \u00e8 stata eliminata la citazione dei corrispettivi percepiti in conseguenza della cessione della clientela o di altri elementi immateriali riferibili all&#8217;attivit\u00e0 artistica o professionale, gli stessi sono implicitamente confermati e compresi dal criterio generale del comma 1 dell\u2019articolo 54 del TUIR.<\/p>\n<p>Il criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta che \u00a0fa riferimento ai compensi effettivamente percepiti e alle spese effettivamente sostenute ha per\u00f2 delle deroghe che sono espressamente previste come ad esempio ammortamenti, canoni di leasing, quote di TFR.<\/p>\n<p>Le deroghe ora citate erano gi\u00e0 presenti nella precedente versione del \u201creddito da lavoro autonomo\u201d ma una importante novit\u00e0 \u201ctemporale\u201d \u00e8 quella legata al pagamento di una parcella soggetta a ritenuta d\u2019acconto infatti, ora, si stabilisce che <em>\u201cLe somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d&#8217;imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l&#8217;obbligo per quest&#8217;ultimo di effettuazione della ritenute\u201d.<\/em> Quindi ora se il cliente paga il 31\/12\/n ed il professionista \u201cvede\u201d incasso il 2\/1\/n+1 entrambi dovranno vedere, il primo il costo ed il secondo il ricavo, nell\u2019anno n e non nell\u2019anno n+1.<\/p>\n<p>In caso invece di compenso non soggetto a ritenuta, nulla cambia rispetto al passato e quindi rimane ferma l&#8217;imputazione secondo il principio di cassa. Riprendendo l\u2019esempio di prima il professionista lega il ricavo all\u2019anno n+1.<\/p>\n<p>Onde evitare che il principio di onnicomprensivit\u00e0 portasse ad assoggettare ad imposizione fiscale anche i contributi previdenziali che vengono addebitati al cliente in parcella il comma 2, art. 54, TUIR, stabilisce che gli stessi non concorrono a formare il reddito.<\/p>\n<p>Importante sottolineare che una ulteriore novit\u00e0 \u00e8 rappresentata dalla esclusione degli \u00a0importi percepiti a titolo di rimborso delle spese sostenute dall&#8217;esercente arte o professione per l&#8217;esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Questo comporta che gli stessi<\/p>\n<ul>\n<li>non sono pi\u00f9 soggetti a ritenuta da parte del committente e<\/li>\n<li>le spese sostenute oggetto di rimborso sono indeducibili<\/li>\n<\/ul>\n<p>All\u2019art. 54-ter, si prevede che le spese relative ai rimborsi di importo non superiore a \u20ac 2.500,00 (comprensivo del compenso a essere relative), che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo d&#8217;imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.<\/p>\n<p>E\u2019 da notare per\u00f2 che, nel caso in cui le spese, che non sono state rimborsate nei 12 mesi seguenti, quindi oggetto di deduzione, siano state successivamente rimborsate, le stesse, concorreranno poi alla formazione del reddito nel periodo d&#8217;imposta in cui avviene la loro percezione secondo gli ordinari criteri.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>In merito alle spese sostenute per l&#8217;uso comune degli immobili utilizzati, anche in via promiscua, ai fini dell&#8217;esercizio dell\u2019attivit\u00e0 e le spese sostenute per i servizi a essi commessi la norma prevede, solo in questo caso dal 1 gennaio 2025, che le stesse non vengano considerate componenti positive di reddito.<\/p>\n<p>Venendo ora alle plusvalenze da cessione di beni mobili strumentali, il nuovo articolo 54 bis del Tuir, al comma 1, stabilisce che le stesse concorrono a formare il reddito se:<\/p>\n<ol>\n<li>sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;<\/li>\n<li>sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;<\/li>\n<li>i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell&#8217;esercente l&#8217;arte o la professione, ovvero a finali\u00e0 estranee<\/li>\n<\/ol>\n<p>Da notare che concorrono alla formazione del reddito per l\u2019intero importo nell\u2019esercizio in cui sono percepite senza possibilit\u00e0 di rateizzazione (cosa che non succede per le plusvalenze realizzate da chi produce reddito di impresa)<\/p>\n<p>Se invece venissero realizzate delle minusvalenze, perch\u00e9 esse possano essere deducibili, le stesse devono essere realizzate:<\/p>\n<ol>\n<li>mediante cessione a titolo oneroso oppure<\/li>\n<li>mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;<\/li>\n<\/ol>\n<p>il punto 3 indicato per le plusvalenze \u00e8 quindi escluso in questo caso.<\/p>\n<p>La conclusione di questa circolare \u00e8 dedicata al caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il quale concorre alla formazione del reddito per il valore normale del bene dedotto:<\/p>\n<ul>\n<li>in caso di beni mobili, il prezzo stabilito per il riscatto ed i canoni residui, attualizzati alla data di cessione del contratto<\/li>\n<li>in caso di beni immobili, la quota capitale dei canoni gi\u00e0 maturati ma indeducibili perch\u00e8 riferibili all\u2019area sottostante il fabbricato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Casale Monferrato, l\u00ec 12 febbraio 2025<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con l&#8217;articolo \u00a05 del \u00a0D.Lgs. n. 192\/2024 si \u00e8 modificata, a decorrere dal 1 gennaio 2024, la parte del TUIR inerente la disciplina del reddito di lavoro autonomo Le novit\u00e0 oggetto della presente circolare sono: &hellip; 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