{"id":779,"date":"2021-09-26T08:29:38","date_gmt":"2021-09-26T08:29:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/?p=779"},"modified":"2021-09-26T08:29:38","modified_gmt":"2021-09-26T08:29:38","slug":"decreto-green-pass-in-gazzetta-ufficiale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/decreto-green-pass-in-gazzetta-ufficiale\/","title":{"rendered":"Decreto \u201cGreen pass\u201d in Gazzetta Ufficiale"},"content":{"rendered":"<p>Il decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226\/2021, presenta alcune diversit\u00e0 rispetto a quanto indicato e circolato prima della pubblicazione.<\/p>\n<p>Il lavoratore privo di green pass non \u00e8 pi\u00f9 \u201csospeso dalla prestazione lavorativa\u201d ma \u00e8 considerato \u201cassente ingiustificato\u201d.<\/p>\n<p>In pratica per il periodo di assenza, il lavoratore non percepisce la retribuzione n\u00e9 altro compenso o emolumento sin dal primo giorno in cui gli \u00e8 inibito l\u2019accesso al luogo di lavoro per mancanza della certificazione; fin qui nulla di diverso.. La vera variazione, in questo caso, \u00e8 data dal fatto che essendo \u201cassente ingiustificato\u201d il datore di lavoro non deve (come nel caso di sospensione dalla prestazione lavorativa) comunicare al lavoratore interessato la sospensione ma semplicemente prende atto dell\u2019assenza ingiustificata senza necessariamente comunicare alcunch\u00e9 al dipendente. La privazione della retribuzione \u00e8 a questo punto una conseguenza automatica.<\/p>\n<p>Resta la precisazione che l\u2019assenza ingiustificata fino alla presentazione del certificato o, in mancanza, fino al 31 dicembre 2021, non pu\u00f2 avere come conseguenza il licenziamento o comunque la perdita della posizione lavorativa.<\/p>\n<p>Rimane anche invariata la parte relativa alle sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro (nel caso in cui non vengano effettuati i controlli, definite le modalit\u00e0 operative ed individuati i soggetti incaricati) e la sanzione per il lavoratore (o comunque il soggetto esterno) nel caso di accesso al luogo di lavoro senza certificato verde.<\/p>\n<p>Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti la norma dispone che, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, il datore di lavoro possa stipulare un contratto a termine per la sostituzione del dipendente senza green pass e sospendere il lavoratore assente per la durata del contratto sostitutivo, per un periodo comunque non superiore a 10 giorni.<\/p>\n<p>A parere di autorevoli scrittori di riviste specializzate questo significa che il lavoratore sostituito, anche se entrato nel frattempo in possesso del green pass, per 10 giorni non pu\u00f2 rientrare al lavoro e continua a rimanere sospeso senza retribuzione.<\/p>\n<p>Il contratto, e la \u201csospensione\u201d del lavoratore che non ha\/aveva il green pass pu\u00f2 essere prorogata per altri 10 giorni. Terminati questi ulteriori 10 giorni, tornano ad applicarsi le regole generali in materia di sostituzione del lavoratore assente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226\/2021, presenta alcune diversit\u00e0 rispetto a quanto indicato e circolato prima della pubblicazione. 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