{"id":745,"date":"2021-03-14T09:24:43","date_gmt":"2021-03-14T09:24:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/?p=745"},"modified":"2021-03-14T09:38:51","modified_gmt":"2021-03-14T09:38:51","slug":"decreto-del-12-marzo-2021-nuove-regole-dal-15-marzo-al-6-aprile-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/decreto-del-12-marzo-2021-nuove-regole-dal-15-marzo-al-6-aprile-2021\/","title":{"rendered":"Decreto del 12 marzo 2021. Nuove regole dal 15 marzo al 6 aprile 2021"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dieci giorni dopo l\u2019ultimo DPCM legato al covid-19 \u00e8 stato varato un decreto legge che integra in maniera restrittiva quanto indicato prima (ripeto 10 giorni prima).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Premesso che dal 15 marzo al 6 aprile esisteranno solo regioni arancioni o rosse (fatta eccezione, oggi, per la sardegna) e che chi svolge attivit\u00e0 non citate in questo articolo (come ad esempio studio professionali e attivit\u00e0 di vendita all\u2019ingrosso), salvo sviluppi normativi (sia nazionali che regionali), pu\u00f2 continuare a lavorare come fino ad oggi ha fatto a condizione che rispetti i protocolli Covid di cui ai precedenti DPCM., il decreto stabilisce che:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021:<ul><li>nelle Regioni\/territori arancioni, \u00e8 possibile, all\u2019interno del Comune, spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gi\u00e0 conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilit\u00e0 genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.<\/li><\/ul><ul><li>Spostamento che invece non \u00e8 consentito nelle regioni\/territori rossi<\/li><\/ul><\/li><li>nei giorni&nbsp;3, 4 e 5 aprile 2021, sull&#8217;intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni bianche (ad oggi a quanto pare solo la sardegna), si applicano le misure stabilite per la&nbsp;zona rossa ma, in questi tre giorni \u00e8 possibile, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gi\u00e0 conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.<\/li><li><strong>Per quanto riguarda le attivit\u00e0 economiche<\/strong>:<ul><li>sono chiuse sia in zona rossa che arancione (fatta eccezione per l\u2019erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attivit\u00e0 riabilitative o terapeutiche) le palestre, piscine, i centri natatori, centri benessere, centri termali, nonch\u00e9 centri culturali, centri sociali e centri ricreativi,&nbsp;sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casin\u00f2, anche se svolte all\u2019interno di locali adibiti ad attivit\u00e0 differente, i teatri, sale da concerto, sale cinematografiche,&nbsp;discoteche&nbsp;e sale da ballo e comprensori sciistici;<\/li><\/ul><ul><li>sono sospesi&nbsp;:<ul><li>i convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalit\u00e0 a distanza;<\/li><\/ul><ul><li>gli&nbsp;spettacoli aperti al pubblico&nbsp;in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all\u2019aperto;<\/li><\/ul><\/li><\/ul><ul><li><strong>nelle&nbsp;zone arancioni<\/strong>&nbsp;restano aperte le&nbsp;attivit\u00e0 commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all&#8217;interno dei locali pi\u00f9 del tempo necessario all&#8217;acquisto dei beni;<\/li><\/ul><ul><li><strong>nelle&nbsp;zone rosse:<\/strong><ul><li>le attivit\u00e0 commerciali al dettaglio sono chiuse ad eccezione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessit\u00e0 (<strong>per quanto riguarda le attivit\u00e0 considerate di prima necessit\u00e0 <\/strong>si rimanda all\u2019elenco in calce alla presente circolare).<\/li><\/ul><ul><li>i mercati, salvo le attivit\u00e0 dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;<\/li><\/ul><ul><li>nelle&nbsp;giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all&#8217;interno dei mercati e dei centri commerciali, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;<\/li><\/ul><ul><li>parrucchieri ed estetisti devono rimanere chiusi (cosa che non succede nelle zone arancioni)<\/li><\/ul><\/li><\/ul><ul><li><strong>Bar e ristoranti<\/strong> si ritrovano la loro attivit\u00e0 nuovamente sospesa ma resta possibile la ristorazione con&nbsp;consegna a domicilio&nbsp;nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l&#8217;attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 fino alle 22:00 la&nbsp;ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Anche in questo caso, per bar e altri esercizi simili senza cucina l&#8217;asporto \u00e8 consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.<\/li><\/ul><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si elenca ora quanto ritenuto, ai fini delle normative anti covid-19, come attivit\u00e0 inerente i beni di prima necessit\u00e0:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>(Allegato&nbsp;<\/strong>23 al DPCM del 3\/11\/2020)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Commercio al dettaglio<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Commercio al dettaglio in esercizi non spedalizzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)<\/li><li>Commercio al dettaglio di prodotti surgelati<\/li><li>Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici<\/li><li>Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione<\/li><li>Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi spedalizzati<\/li><li>Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi .specializzati<\/li><li>Commercio a! dettaglio di articoli igienico-sanitari<\/li><li>Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l\u2019agricoltura e per il giardinaggio<\/li><li>commercio al dettaglio di articoli per l\u2019illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati<\/li><li>Commercio al dettaglio di libri in esercizi Specializzati<\/li><li>Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici<\/li><li>Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio<\/li><li>Commercio al dettaglio&nbsp;<em>di&nbsp;<\/em>confezioni e calzature per bambini e neonati<\/li><li>Commercio al dettaglio di biancheria personale<\/li><li>Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati<\/li><li>Commercio di autoveicoli. motocicli e relative parti ed accessori<\/li><li>Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati<\/li><li>Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)<\/li><li>Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati<\/li><li>Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e d\u00ec erboristeria in esercizi specializzati<\/li><li>Commercio al dettaglio&nbsp;<em>di&nbsp;<\/em>fiori; piante, bulbi, semi e fertilizzanti<\/li><li>Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici jn esercizi specializzati<\/li><li>Commercio al dettag1io di materiale per ottica e fotografia<\/li><li>Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento<\/li><li>Commercio al dettaglio di saponi, detersivi. prodotti per la lucidatura e affini<\/li><li>Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali<\/li><li>Commercio al dettaglio ambulante&nbsp;<em>di:&nbsp;<\/em>prodotti. alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne fiori, piante; bulbi. semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati<\/li><li>Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono<\/li><li>commercio effettuato per mezzo di distributori automatici<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Casale Monferrato, l\u00ec 14 marzo 2021<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dieci giorni dopo l\u2019ultimo DPCM legato al covid-19 \u00e8 stato varato un decreto legge che integra in maniera restrittiva quanto indicato prima (ripeto 10 giorni prima). 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