{"id":714,"date":"2020-05-25T06:16:37","date_gmt":"2020-05-25T06:16:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/?p=714"},"modified":"2020-05-28T14:41:16","modified_gmt":"2020-05-28T14:41:16","slug":"pochi-contributi-e-molti-crediti-ecco-il-decreto-rilancio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/pochi-contributi-e-molti-crediti-ecco-il-decreto-rilancio\/","title":{"rendered":"POCHI CONTRIBUTI E MOLTI CREDITI, ECCO IL DECRETO RILANCIO"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Premetto subito che il\nc.d. Decreto Rilancio, in molti casi, presuppone il varo di specifici\nprovvedimenti attuativi, solo a titolo di esempio: il bonus relativo alle spese\ndi sanificazione, il contributo a fondo perduto previsto per le piccole\nimprese, le misure di agevolazione per gli interventi di adeguamento degli\nambienti di lavoro ed il credito d\u2019imposta relativo alle locazioni di immobili commerciali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I provvedimenti dovranno\nfissare ambito, modalit\u00e0 e tempi di accesso alle diverse agevolazioni ed in pi\u00f9\noccorrer\u00e0 verificare se ci saranno le coperture finanziarie necessarie per\nsoddisfare tutte le richieste. Il bonus sanificazione, ad esempio, oggi ha una\ndotazione di 200 milioni di euro che sembra insufficiente rispetto alle\npotenziali esigenze dei fruitori. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La gran parte delle\nmisure agevolative per le partite Iva rende utilizzabile un credito d\u2019imposta\n(o detrazioni fiscali convertibili in crediti d\u2019imposta). Se si hanno dei\ndebiti di imposta si potr\u00e0 utilizzare in compensazione ma se non si hanno\ndebiti di imposta oppure si vuole \u201cmonetizzare\u201d il credito lo si potr\u00e0, in\nalcuni casi, cedere; sempre che, in questo periodo di grande bisogno di\nliquidit\u00e0, alcuni accettino di comprarlo. Basti pensare che taluni crediti sono\nfruibili solo con la prossima dichiarazione dei redditi&#8230;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mentre scrivo questa\ncircolare si sta discutendo su alcune \u201cvariazioni\u201d, figlie dei grandi lamenti\ndi questi giorni. Due esempi su tutti sono: l\u2019estensione alle seconde case del\ncredito di imposta \u201ceco-bonus\u201d (in questo caso sembra per\u00f2 che si passer\u00e0 dal\n110% al 100%) ed il contributo ai professionisti con casse private (da un lato\nsi dice che possono averlo dall\u2019altro che non possono averlo, il tutto mentre\nil ministro dell\u2019economia sostiene che lo avranno, semplicemente non avranno\nl\u2019indennizzo dell\u2019Agenzia delle Entrate per le imprese).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tutto ci\u00f2 doverosamente\npremesso, gli articoli che principalmente interessano la maggior parte dei\ncontribuenti, titolari di partita iva in primis e senza partita iva in secundis,\nsono:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 24 <\/strong>(disposizioni\nin materia di versamento IRAP)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non \u00e8 dovuto il saldo\nIRAP 2019 ed il 1 acconto IRAP 2020. Per quanto riguarda il 1 acconto 2020 \u00e8\nstato chiarito che non verr\u00e0 neache chiesto in sede di pagamento del saldo\n2020.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 25 <\/strong>(contributo\na fondo perduto)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 riconosciuto un\ncontributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attivit\u00e0\nd\u2019impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita iva,\nche <strong>non<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Abbiano cessato l\u2019attivit\u00e0 alla data di\npresentazione della domanda<\/li><li>Siano professionisti o co.co.co. iscritti\nalla gestione separata INPS<\/li><li>Siano professionisti iscritti a cassa\nprivate<\/li><li>Producano, anche, reddito di lavoro\ndipendente<\/li><li>Abbiano prodotto, nel passato esercizio,\nricavi superiori a 5 milioni di euro<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il contribuo spetta a\ncondizione che l\u2019ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di\naprile 2020 sia inferiore ai <strong>2\/3<\/strong> dell\u2019ammontare del fatturato e dei\ncorrispettivi del mese di aprile 2019.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019ammontare del\ncontributo \u00e8 determinato applicando una percentuale alla differenza tra\nl\u2019ammontare&nbsp; del fatturato e dei\ncorrispettivi del mese di aprile 2020 e lo stesso del mese di aprile 2019 come\nsegue:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>20% per i soggetti con ricavi e compensi\nnon superiori a 400.000 euro<\/li><li>15% per i soggetti con ricavi e compensi\nsuperiori a 400.000 euro ed inferiori ad 1.000.000 euro<\/li><li>10% per i soggetti con ricavi e compensi\nsuperiori a 1.000.000 euro ed inferiori a 5.000.000 euro<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019ammontare del\ncontributo \u00e8 comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le\npersone fisiche e 2.000 euro per le societ\u00e0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al fine di ottenere il\ncontributo si deve presentare una istanza all\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le modalit\u00e0 di\neffettuazione dell\u2019istanza ed i relativi termini saranno definiti con un\nprovvedimento del direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 28 <\/strong>(credito\nd\u2019imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e per\ngli affitti d\u2019azienda)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai soggetti esercenti attivit\u00e0\nd\u2019impresa, arte e professione, con ricavi e compensi non superiori a 5.000.000\neuro nel periodo di imposta scorso, spetta un credito di imposta del 60%\ndell\u2019ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di\nimmobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In caso di contratti di\naffitto a prestazioni complesse o di affitto d\u2019azienda, comprensivi di almeno\nun immobile destinato all\u2019esercizio dell\u2019ativit\u00e0, spetta un credito di imposta\npari al 30% dell\u2019ammontare mensile del canone.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il credito di imposta,\nche nel caso di strutture alberghiere ed agrituristiche spetta\nindipendentemente dal volume dei ricavi, \u00e8 commisurato all\u2019importo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>versato <\/li><li>nel periodo d\u2019imposta 2020<\/li><li>con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo,\naprile, maggio (nel caso del settore turistico anche per il mese di giugno)<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il credito di imposta spetta a condizione che i locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato e\/o corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto alla stesso mese del periodo di imposta precedente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo credito di imposta \u00e8 utilizzabile nella dichiarazione dei redditi del periodo 2020 (che quindi si presenter\u00e0 il prossimo anno) ovvero in compensazione, successivamente al pagamento dei canoni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo credito di imposta\nnon \u00e8 possibile cumularlo con quello che era stato istituito per il pagamento\ndelle locazioni del mese di marzo per gli immobili accatastati come C1.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 82 <\/strong>(reddito\ndi emergenza)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai nuclei familiari\n\u00e8 riconosciuto un sostegno al reddito denominato reddito di emergenza (rem).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il domanda per il rem\ndeve essere presentata entro il termine del mese di giugno 2020 ed il beneficio\n\u00e8 erorato in due quote a condizione che il nucleo familiare richiedente abbia:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>residenza in Italia <\/li><li>un valore del reddito familiare, nel mese\ndi aprile 2020, inferiore alla quota di rem destinabile<\/li><li>un valore del patrimonio mobiliare\nfamiliare, con riferimento all\u2019anno 2019, inferiore ad una soglia di 10.000\neuro accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo figlio e\nfino ad un massimo di 20.000 euro<\/li><li>un valore ISEE inferiore a 15.000 euro<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">il rem non \u00e8 compatibile\ncon i soggetti che siano: destinatari del contributo di 600\/1.000 euro o\ntitolari di pensione o titori di reddito da lavoro dipendente superiore al rem\no percettori del reddito di cittadinanza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ciascuna quota del rem \u00e8\ndeterminata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente\nparamentro della scala di equivalenza di cui all\u2019art. 2, co 4 del DL 4\/2019,\nfino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo\ndi 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in\ncondizioni di disabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il rem \u00e8 erogato\ndall\u2019INPS previa domanda da presentarsi tramite modello da definirsi e\nper il tramite di caf e patronati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 84 <\/strong>(indennit\u00e0\nper i lavoratori danneggiati dall\u2019emergenza covid-19)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai professionisti ed ai\nco.co.co. iscritti alla gestione separata, gi\u00e0 beneficiari\ndel del contributo di 600 euro del mese di marzo, viene automaticamente erogato\nlo stesso contributo per il mese di aprile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai professionisti\niscritti alla gestione separata, gi\u00e0 beneficiari del del\ncontributo di 600 euro del mese di marzo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>non titolari di reddito di pensione<\/li><li>non iscritti ad altre forme previdenziali\nobbligatorie<\/li><li>che abbiano subito una riduzione di almeno\nil 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto allo stesso del\n2019,<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00e8 riconosciuta una una\nindennit\u00e0 per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro previa richiesta da\nparte dello stesso <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai co.co.co. iscritti\nalla gestione separata, gi\u00e0 beneficiari del del contributo\ndi 600 euro del mesei di marzo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>non titolari di reddito di pensione<\/li><li>non iscritti ad altre forme previdenziali\nobbligatorie<\/li><li>che abbiano cessato il rapporto di lavoro\nalla data di entrata in vigore del presente decreto<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00e8 riconosciuta una\nindennit\u00e0 per il mese di maggio pari a 1.000 euro<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A commercianti ed\nartigiani (AGO) gi\u00e0 beneficiari del del contributo di 600 euro del mese di\nmarzo viene automaticamente riconosciuto lo stesso importo per il mese di\naprile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai lavoratori del\nsettore agricolo gi\u00e0 beneficiari del del contributo di 600 euro del mese di\nmarzo viene automaticamente riconosciuto un importo pari a 500 euro per il mese\ndi aprile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 85 <\/strong>(indennit\u00e0\nper i lavoratori domestici)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai lavoratori\ndomestici che:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>abbiano in essere, alla data del 23\/2\/20,\nuno o pi\u00f9 contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore\nsettimanali<\/li><li>non convivano con il datore di lavoro<\/li><li>non abbiano percepito i c.d. 600 euro di\nmarzo<\/li><li>non percepiscano il rem<\/li><li>non percepiscano il reddito di\ncittadinanza<\/li><li>non siano titolari di pensione<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00e8 riconosciuta, per i\nmesi di aprile e maggio, una indennit\u00e0 di 500 euro per ciascun mese.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019indennit\u00e0 \u00e8 erogata\ndall\u2019INPS, previa domanda da presentare presso i patronati<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 119 <\/strong>(incentivi\nper l\u2019efficentamento energetico, sisma bonus ..)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le spese sostenute,\nda persone fisiche al di fuori dell\u2019esercizio d\u2019impresa arte e professione e\ndai condomini, dal 1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 gli interventi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>di isolamento termico che interessano\nl\u2019involucro dell\u2019edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie\ndisperdente lorda dell\u2019edificio medesimo (limite di spesa 60.000 euro)<\/li><li>sulle parti comuni degli edifici per la\nsostituizione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con\nimpianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura\ndi acqua calda sanitaria a condenazione, con efficienza almeno pari alla classe\nA ovvero con impianti di microcongenerazione (limite di spesa 30.000 euro)<\/li><li>sugli edifici unifamiliari per la\nsostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti\nper il riscladamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria\na pompa di calore ovvero con impianti di microcogenerazione (limite di spesa\n30.000 euro)<\/li><li>di efficentamento energetico di cui\nall\u2019art. 14 del DL 63\/2013<\/li><li>installazione di impianti fotovoltaici\nconnessi alla rete elettrica su edifici con cessione in favore del GSE\ndell\u2019energia non auto-consumata in sito (limite di spesa 48.000 euro)<\/li><li>\u2026<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">si applica una detrazione\ndi imposta pari al 110% da ripartire in cinque anni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al momento di scrittura\nsono esclusi gli edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione\nprincipale, anche se, da discussioni di questi giorni, sembra, che verranno\ncomprese anche quelle ma con la percetuale di agevolazione pari al 100%<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 120 <\/strong>(credito\nper l\u2019adeguamento degli ambienti di lavoro)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai soggetti esercenti\nattivit\u00e0 d\u2019impresa, arte o pressione in luoghi aperti al pubblico indicati\nnell\u2019allegato 1 del decreto rilancio (l\u2019elenco \u00e8 molto lungo, si citano ad\nesempio: bar, ristoranti ed alberghi), alle associazioni, alle fondazioni ed\nagli altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore, \u00e8\nriconosciuto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute del 2020, per\nun massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far\nrispettare le norme legate al covid-19.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il credito di imposta \u00e8\ncumulabile alle altre agevolazioni per le medesime spese ed \u00e8 utilizzabile\nnell\u2019anno 2021 esclusivamente in compensazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 122 <\/strong>(cessione\ndei crediti di imposta da covid-19)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fino al 31\/12\/2021, i\nsoggetti beneficiari dei crediti di imposta:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Per affitti pagati per il mese di marzo\n2020 per immobili accatastati come C1 <\/li><li>Per affitti pagati per il mese di marzo,\naprile e maggio 2020 per immobili adibiti all\u2019esercizio d\u2019impresa arte e\nprofessione come da art. 28<\/li><li>Per l\u2019adeguamento degli ambienti di lavoro\ncome da artt. 120 e 125<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Possono, in luogo\ndell\u2019utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale degli stessi, ad\naltri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari\nfinanziari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 125 <\/strong>(credito\nd\u2019imposta per la sanificazine ed acquisto di dispositivi di protezione)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai soggetti esercenti\nattivit\u00e0 di impresa, arte e professione, agli enti non commerciali, compresi\ngli enti del terzo settore, spetta un credito di imposta pari al 60% delle\nspese sostenute nel 2020 per:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>La sanificazione degli ambienti<\/li><li>L\u2019acquisto di prodotti detergenti e\ndisinfettanti<\/li><li>L\u2019acquisto di dispositivi atti a\ngarantire&nbsp; la distanza di sicurezza\ninterpersonale, quali barriere e pannelli protettivi<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il credito di imposta\nspetta fino ad un massimo di 60.000 euro di spesa (sono stati stanziati 200\nmilioni per il 2020).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il credito, che quindi\npu\u00f2 essere al massimo pari a 36.000 euro, \u00e8 utilizzabile nella dichiarazione\ndei redditi da presentare nel 2021 ovvero in compensazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I criteri e le modalit\u00e0\nsaranno oggetto di un provvedimento dell\u2019Agenzia delle Entrate<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 126 e 127 <\/strong>(proroga\ndei termini della riscossione dei versamenti)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I versamenti degli F24\ndel 16 marzo e del 16 aprile 2020 possono essere effettuati, senza sanzioni\ned interessi, in una unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo\nil\/dal 16 settembre 2020<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 144 <\/strong>(rimessione\ndei termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito di\ncontrollo automatico)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I versamenti delle somme\ndovute a seguito di controlli automatici e formali, e le relative\nrateizzazioni, in scadenza nel periodo compreso tra l\u20198 marzo 2020 ed il giorno\nantecedente l\u2019entrata in vigore del presente decreto, sono considerati\ntempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020 in una unica soluzione\noppure in 4 rate mensili di pari importi a far data sempre dal 16 settembre\n2020 (senza applicazione di sanzioni ed interessi).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 149 <\/strong>(sospensione\ndei versamenti delle somme dovute a seguito di accertamenti con adesione,\nrettifiche di liquidazione ..)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sono prorogati al 16\nsettembre 2020&nbsp; i termini di versamento\ndelle somme dovute a seguito di:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Atti di accertamento con adesione<\/li><li>Accordo conciliativo<\/li><li>Accordo di mediazione<\/li><li>Atti di liquidazione per omessa\nregistrazione di contratti di locazione<\/li><li>Avvisi di liquidazione emessi in presenza\ndi omesso, carente o tardivo versamento dell\u2019imposta di registro<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">i cui termini di versamento\nscadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. Lo\nstesso dicasi per le relative scadenze rateali ricadenti nello stesso periodo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I versamenti prorogati\ndalle disposizioni di cui al presente articolo 149 sono effettuati, senza applicazione\ndi sanzioni ed interessi, in una unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o,\na decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4\nrate mensili di pari importo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 154 <\/strong>(proroga\ndel periodo di sospensione delle attiviti\u00e0 di riscossione)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La disposizione introduce\nla sospensione dei termini di pagamento dei carichi affidati all\u2019agente\ndella riscossione, differendo le scadenze, inizialmente \u201cspostate\u201d al\n31\/5\/20, al 31 agosto 2020.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In merito ai piani di\ndilazione in essere alla data del 8\/3\/20 ed ai provvedimenti di\naccoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31\/8\/20,\nla decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate dall\u2019agente della\nriscossione, si determinano in caso di pagamento di dieci anzich\u00e9&nbsp; 5 rate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il pagamento di tutte le\nrate della c.d. \u201crottamazione ter\u201d ed il c.d. \u201csaldo e stralcio\u201d\nsi possono pagare entro il 10\/12\/20.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 176 <\/strong>(tax\ncredit vacanze)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per il periodo d\u2019imposta\n2020 \u00e8 riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE\nnon superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1 luglio al 31 dicembre 2020, per\nil pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico\nricettive, nonch\u00e9 dagli agriturismi e dai bed and breakfast.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il credito \u00e8 attribuito\nnella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del\ncredito \u00e8 di 300 euro per i nuclei formati da 2 persone e di 150 per quelli\nformati da una sola persona.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il credito \u00e8 riconosciuto\nse:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Le spese sono sostenute in una unica\nsoluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistica<\/li><li>Il totale del corrispettivo \u00e8 documentato\nda fattura elettronica<\/li><li>Il pagamento del servizio \u00e8 corrisposto\nsenza l\u2019ausilio o l\u2019intervento di soggetti che gestiscono piattaforme o portali\ntelemtici diversi dalle agenzie di viaggi o tour operator<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il credito \u00e8 fruibile\nsolo nella misura dell\u201980% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per\nil 20% in forma di detrazione di imposta in sede dichiarazione dei redditi da\nutilizzare esclusivamente in compensazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con provvedimento del\ndirettore dell\u2019Agenzia delle Entrate sono definite le modalit\u00e0 applicative<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 181 <\/strong>(sostegno\ndelle imprese di pubblico esercizio)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le imprese di pubblico\nesercizio, titolari di concessione o di autorizzazioni\nconcernenti l\u2019utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal 1 maggio\nfino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l\u2019occupazione di spazi ed\naree pubbliche.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 229 <\/strong>(misure\nper incentivare la mobilit\u00e0 sostenibile)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fino ad esaurimento delle\nrisorse, viene concesso, in favore dei residenti\nmaggiorenni nei:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Capoluoghi di regione,<\/li><li>Citt\u00e0 metropolitane<\/li><li>Capoluoghi di provincia<\/li><li>Comuni con popolazione superiore a\n50.000 abitanti,<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">un \u201cbuono mobilit\u00e0\u201d, pari\nal 60% della spesa sostenuta, e comunque in misura non superiore a 500 euro, a\npartire dal 4\/5\/20 fino al 31\/12\/20, per l\u2019acquisto di biciclette, anche a\npedalata assistita, nonch\u00e9 per l\u2019acqusto di veicoli per la mobilit\u00e0 a\npropulsione prevalentemente elettrica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche questo bonus deve\nessere regolato da un decreto, in questo caso, emanato dal ministro\ndell\u2019economia e delle finanze e dal ministro delle infrastrutture e dei\ntrasporti<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Casale Monferrato, l\u00ec 24\nmaggio 2020<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premetto subito che il c.d. 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