{"id":1023,"date":"2026-10-13T08:08:09","date_gmt":"2026-10-13T08:08:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/?p=1023"},"modified":"2026-10-13T08:08:09","modified_gmt":"2026-10-13T08:08:09","slug":"importanti-novita-sui-contributi-inps-dei-soci-lavoratori-di-s-r-l-le-recenti-sentenze-della-cassazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/importanti-novita-sui-contributi-inps-dei-soci-lavoratori-di-s-r-l-le-recenti-sentenze-della-cassazione\/","title":{"rendered":"Importanti novit\u00e0 sui contributi INPS dei soci lavoratori di S.r.l. \u2013 Le recenti sentenze della Cassazione"},"content":{"rendered":"<p>Una serie di recentissime sentenze della Corte di Cassazione, pubblicate tra settembre e ottobre 2026, ha introdotto un&#8217;importante novit\u00e0 riguardante i contributi INPS dovuti dai soci lavoratori di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata (S.r.l.), iscritti alla Gestione artigiani o commercianti.<\/p>\n<p>Fino ad oggi, secondo l&#8217;interpretazione adottata dall&#8217;INPS, tali soci erano tenuti a versare i contributi previdenziali sulla propria quota del reddito fiscale prodotto dalla societ\u00e0, <strong>indipendentemente dal fatto che gli utili fossero effettivamente distribuiti oppure lasciati all&#8217;interno della societ\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione, con numerose sentenze tra cui le nn. 25377, 25378, 25383, 25465, 25466, 25467 e 25630 del 2026, ha invece affermato un principio diverso: <strong>gli utili prodotti dalle S.r.l. e non distribuiti ai soci, ma accantonati a riserva, non devono essere assoggettati a contribuzione INPS<\/strong>.<\/p>\n<p>Si tratta di un cambiamento particolarmente significativo, che potrebbe comportare una riduzione anche considerevole dei contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori.<\/p>\n<p>\u00c8 importante precisare che tale orientamento riguarda le S.r.l. che non hanno optato per il regime di trasparenza fiscale. Per le societ\u00e0 che applicano tale regime, infatti, il reddito viene imputato direttamente ai soci, indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione.<\/p>\n<p><strong>Cosa cambia concretamente?<\/strong><\/p>\n<p>Per comprendere la portata della novit\u00e0, immaginiamo una S.r.l. che realizzi un reddito fiscale di 100.000 euro e che abbia un socio lavoratore titolare del 50% delle quote.<\/p>\n<p>Secondo la precedente interpretazione dell&#8217;INPS, il socio avrebbe dovuto considerare, ai fini contributivi, 50.000 euro, anche qualora la societ\u00e0 avesse deciso di non distribuire alcun utile.<\/p>\n<p>Seguendo invece il nuovo orientamento della Cassazione, se gli utili non vengono distribuiti e il socio non possiede altri redditi d&#8217;impresa rilevanti ai fini previdenziali, la contribuzione sarebbe limitata a quella calcolata sul reddito minimale previsto annualmente.<\/p>\n<p><strong>Come comportarsi con le dichiarazioni dei redditi in scadenza?<\/strong><\/p>\n<p>Le sentenze della Cassazione rappresentano certamente un&#8217;importante novit\u00e0, ma occorre evidenziare che, alla data odierna, <strong>l&#8217;INPS non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali sulle modalit\u00e0 con cui intende applicare il nuovo orientamento giurisprudenziale<\/strong>.<\/p>\n<p>Personalmente ritengo difficile che l&#8217;Istituto possa adeguare in tempi brevi le proprie procedure e le proprie interpretazioni a quanto stabilito dalla Cassazione.<\/p>\n<p>Considerando inoltre che il termine per la presentazione del modello Redditi PF 2026, relativo all&#8217;anno 2025, \u00e8 fissato al <strong>2 novembre 2026<\/strong>, ritengo che, almeno per le situazioni pi\u00f9 semplici, nelle quali la societ\u00e0 non abbia distribuito utili, possa essere opportuno valutare di applicare gi\u00e0 nella dichiarazione di prossima scadenza i principi affermati dalla Cassazione, compilando conseguentemente il quadro RR.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda invece le dichiarazioni degli anni precedenti, per le quali potrebbero emergere contributi versati in eccesso, <strong>ritengo preferibile attendere eventuali chiarimenti dell&#8217;INPS prima di procedere con dichiarazioni integrative e richieste di rimborso<\/strong>.<\/p>\n<p>Questa soluzione consentirebbe di tenere conto immediatamente delle recenti pronunce per l&#8217;anno 2025, rinviando a un momento successivo le valutazioni relative al recupero dei contributi versati negli anni passati.<\/p>\n<p>Occorre tuttavia sottolineare che si tratta di una scelta che presenta alcuni margini di incertezza. Le sentenze della Cassazione non comportano automaticamente l&#8217;adeguamento delle procedure dell&#8217;INPS e, in assenza di indicazioni ufficiali, non si pu\u00f2 escludere che l&#8217;Istituto continui ad applicare la propria precedente interpretazione, con la possibilit\u00e0 di contestazioni o richieste di pagamento.<\/p>\n<p>Restano inoltre da chiarire le modalit\u00e0 di determinazione dei contributi nel caso in cui gli utili vengano effettivamente distribuiti ai soci.<\/p>\n<p><strong>Conclusioni<\/strong><\/p>\n<p>Le recenti sentenze rappresentano un&#8217;evoluzione favorevole per molti soci lavoratori di S.r.l., ma la situazione non pu\u00f2 ancora considerarsi definitivamente chiarita sotto il profilo operativo.<\/p>\n<p>Il mio orientamento \u00e8 quindi quello di <strong>valutare l&#8217;applicazione dei nuovi principi gi\u00e0 nelle dichiarazioni relative al 2025, soprattutto in assenza di distribuzione di utili, e di attendere ulteriori sviluppi per gli anni precedenti<\/strong>.<\/p>\n<p>Naturalmente, ogni posizione dovr\u00e0 essere esaminata individualmente, considerando anche il rischio di eventuali contestazioni da parte dell&#8217;INPS.<\/p>\n<p>Casale Monferrato, l\u00ec 13 ottobre 2026<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una serie di recentissime sentenze della Corte di Cassazione, pubblicate tra settembre e ottobre 2026, ha introdotto un&#8217;importante novit\u00e0 riguardante i contributi INPS dovuti dai soci lavoratori di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata (S.r.l.), iscritti alla &hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":27,"featured_media":1008,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[69,68,61,181,184,93,71,59,65,64,73,72,67,137,182,183,60,63,62,40],"class_list":["post-1023","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-casalemonferrato-2","tag-charteredaccountant-2","tag-commercialista-2","tag-contributiinps","tag-contributisrl","tag-dottorecommercialista","tag-fisco","tag-francoalessio-2","tag-italia","tag-italy-2","tag-london","tag-londra","tag-piemonte-2","tag-redditi","tag-sociolavoratore","tag-srl","tag-studioalessio-2","tag-taxadviser","tag-taxadvisor","tag-inps","grid-sizer"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1023","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1023"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1023\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1024,"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1023\/revisions\/1024"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1008"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1023"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1023"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1023"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}