{"id":1020,"date":"2026-10-09T06:47:18","date_gmt":"2026-10-09T06:47:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/?p=1020"},"modified":"2026-10-09T06:47:18","modified_gmt":"2026-10-09T06:47:18","slug":"costi-pluriennali-e-accertamenti-fiscali-le-nuove-disposizioni-introdotte-dal-decreto-correttivo-omnibus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/en\/costi-pluriennali-e-accertamenti-fiscali-le-nuove-disposizioni-introdotte-dal-decreto-correttivo-omnibus\/","title":{"rendered":"Costi pluriennali e accertamenti fiscali: le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Correttivo Omnibus"},"content":{"rendered":"<p>Il Decreto Correttivo Omnibus introduce un&#8217;importante novit\u00e0 in materia di accertamento tributario, destinata a modificare le modalit\u00e0 con cui l&#8217;Amministrazione finanziaria potr\u00e0 effettuare controlli sui costi sostenuti dalle imprese e deducibili fiscalmente nell&#8217;arco di pi\u00f9 esercizi.<\/p>\n<p>L&#8217;intervento legislativo riguarda, in particolare, gli ammortamenti, le spese pluriennali e gli altri componenti negativi del reddito d&#8217;impresa la cui deduzione si distribuisce su pi\u00f9 periodi d&#8217;imposta.<\/p>\n<p>La modifica assume particolare rilevanza poich\u00e9 interviene sulla possibilit\u00e0, riconosciuta all&#8217;Agenzia delle Entrate dalla giurisprudenza, di contestare la deducibilit\u00e0 di un costo anche molti anni dopo il suo sostenimento.<\/p>\n<p>Si consideri, ad esempio, un&#8217;impresa che abbia acquistato un fabbricato nell&#8217;anno 2010, applicando un coefficiente di ammortamento annuo del 3%. Se non viene ceduto o dismesso prima, l&#8217;ultima quota di ammortamento sarebbe dedotta nell&#8217;anno 2043.<\/p>\n<p>Secondo l&#8217;orientamento giurisprudenziale, l&#8217;Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la deducibilit\u00e0 di quest&#8217;ultima quota fino al 31 dicembre 2049, mettendo eventualmente in discussione anche i presupposti originari del costo sostenuto nel 2010.<\/p>\n<p>Ne consegue che l&#8217;impresa dovrebbe conservare la documentazione relativa all&#8217;acquisto del fabbricato per un periodo estremamente lungo, potenzialmente prossimo ai quarant&#8217;anni.<\/p>\n<p>Per superare queste problematiche, il legislatore \u00e8 intervenuto introducendo, attraverso l&#8217;articolo 22 del Decreto Correttivo Omnibus, il nuovo comma 1-bis nell&#8217;articolo 43 del D.P.R. 600\/1973.<\/p>\n<p>La disposizione modifica il criterio di individuazione del termine entro il quale l&#8217;Amministrazione finanziaria pu\u00f2 contestare la deducibilit\u00e0 dei componenti negativi del reddito d&#8217;impresa aventi efficacia pluriennale.<\/p>\n<p>In particolare, per tali componenti, con esclusione di quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di decadenza dell&#8217;accertamento decorrer\u00e0 dalla dichiarazione relativa al periodo d&#8217;imposta nel quale \u00e8 stata effettuata, per la prima volta, la deduzione di una quota del costo.<\/p>\n<p>La novit\u00e0 consiste, pertanto, nel collegare il termine per contestare i presupposti originari della deduzione al primo esercizio nel quale il costo ha prodotto effetti fiscali, anzich\u00e9 consentire che tali presupposti possano essere rimessi in discussione in occasione della deduzione di ciascuna quota successiva.<\/p>\n<p>Occorre, tuttavia, sottolineare che la nuova disposizione non impedisce all&#8217;Agenzia delle Entrate di verificare la correttezza delle deduzioni effettuate nei singoli periodi d&#8217;imposta.<\/p>\n<p>Il legislatore introduce, infatti, una distinzione fondamentale tra le irregolarit\u00e0 che riguardano l&#8217;origine del costo e quelle che interessano la determinazione delle singole quote annuali.<\/p>\n<p>Le contestazioni riguardanti l&#8217;effettiva esistenza del costo, la sua inerenza all&#8217;attivit\u00e0 d&#8217;impresa, la corretta qualificazione fiscale dell&#8217;operazione e l&#8217;esatta determinazione dell&#8217;importo originariamente sostenuto potranno essere contestate dall&#8217;Amministrazione finanziaria entro il termine di decadenza collegato alla dichiarazione relativa al primo periodo d&#8217;imposta nel quale il costo \u00e8 stato parzialmente dedotto.<\/p>\n<p>Diversa \u00e8, invece, la situazione nella quale l&#8217;irregolarit\u00e0 riguarda esclusivamente la determinazione della quota dedotta in uno specifico esercizio; si pensi ad esempio \u00a0all&#8217;applicazione di un coefficiente di ammortamento superiore a quello fiscalmente consentito.<\/p>\n<p>In questo caso, l&#8217;errore non riguarda necessariamente i presupposti originari del costo, ma la quantificazione della deduzione effettuata in un determinato periodo d&#8217;imposta.<\/p>\n<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate conserver\u00e0, pertanto, la possibilit\u00e0 di effettuare controlli sulle singole annualit\u00e0, nel rispetto dei relativi termini ordinari di accertamento.<\/p>\n<p>Le disposizioni introdotte dal Decreto Correttivo Omnibus interessano esclusivamente i componenti negativi del reddito d&#8217;impresa che producono effetti fiscali su pi\u00f9 esercizi.<\/p>\n<p>Restano per\u00f2 espressamente escluse le operazioni inesistenti. Inoltre, non rientrano nel nuovo regime le plusvalenze rateizzate, le detrazioni d&#8217;imposta utilizzabili in pi\u00f9 annualit\u00e0, i crediti d&#8217;imposta e le perdite d&#8217;impresa.<\/p>\n<p>\u00c8 inoltre importante evidenziare che la nuova disposizione riguarda esclusivamente il reddito d&#8217;impresa e non si estende ai componenti negativi del reddito di lavoro autonomo.<\/p>\n<p>I professionisti, pertanto, non potranno beneficiare automaticamente delle nuove regole con riferimento ai costi pluriennali sostenuti nell&#8217;esercizio della propria attivit\u00e0 professionale.<\/p>\n<p>Le disposizioni introdotte dal Decreto Correttivo Omnibus troveranno applicazione con riferimento ai beni e ai servizi acquistati a partire dal periodo d&#8217;imposta in corso al 31 dicembre 2027.<\/p>\n<p>Per le imprese il cui esercizio coincide con l&#8217;anno solare, il nuovo regime interesser\u00e0 quindi gli acquisti effettuati a partire dal 1\u00b0 gennaio 2027.<\/p>\n<p>Casale Monferrato, l\u00ec 9 ottobre 2026<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Decreto Correttivo Omnibus introduce un&#8217;importante novit\u00e0 in materia di accertamento tributario, destinata a modificare le modalit\u00e0 con cui l&#8217;Amministrazione finanziaria potr\u00e0 effettuare controlli sui costi sostenuti dalle imprese e deducibili fiscalmente nell&#8217;arco di pi\u00f9 &hellip; <\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":239,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[69,68,61,180,93,71,59,65,64,73,72,67,137,60,63,62],"class_list":["post-1020","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-casalemonferrato-2","tag-charteredaccountant-2","tag-commercialista-2","tag-conservazionedocumenti","tag-dottorecommercialista","tag-fisco","tag-francoalessio-2","tag-italia","tag-italy-2","tag-london","tag-londra","tag-piemonte-2","tag-redditi","tag-studioalessio-2","tag-taxadviser","tag-taxadvisor","grid-sizer"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1020","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1020"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1020\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1021,"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1020\/revisions\/1021"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/239"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1020"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1020"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studio-alessio.it\/itsite\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1020"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}