La Legge di Bilancio 2026 interviene in maniera significativa sulla disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate nell’ambito dell’attività d’impresa, modificando un meccanismo che, per molti anni, ha consentito alle imprese di distribuire nel tempo il relativo carico impositivo.
La novità assume particolare importanza soprattutto in occasione della cessione di beni strumentali che, essendo stati acquistati diversi anni prima ed essendo ormai in larga parte o completamente ammortizzati, possono generare plusvalenze di importo considerevole. In queste situazioni, la possibilità di suddividere fiscalmente la plusvalenza su più esercizi ha rappresentato sino ad oggi un importante strumento di pianificazione del reddito imponibile.
La disciplina previgente era contenuta nell’articolo 86, comma 4, del TUIR e consentiva, in presenza delle condizioni previste dalla norma, di far concorrere la plusvalenza alla formazione del reddito imponibile non necessariamente per intero nell’esercizio in cui veniva realizzata, ma in quote costanti distribuite fino ad un massimo di cinque periodi d’imposta.
Il beneficio era subordinato, in particolare, alla circostanza che il bene dal quale derivava la plusvalenza fosse stato posseduto per almeno tre anni. L’impresa poteva quindi scegliere, in funzione della propria situazione reddituale e delle proprie esigenze, se assoggettare immediatamente a tassazione l’intera plusvalenza oppure distribuirla su un arco temporale più ampio, entro il limite massimo previsto dalla legge.
Con la Legge di Bilancio 2026 il legislatore ha tuttavia profondamente ridimensionato questo meccanismo. La nuova disciplina trova applicazione con riferimento alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per i contribuenti il cui esercizio coincide con l’anno solare, pertanto, la novità interessa le plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta 2026.
Particolare attenzione deve invece essere prestata dai soggetti che adottano un esercizio non coincidente con l’anno solare, per i quali l’individuazione del periodo d’imposta interessato dalla nuova normativa deve essere effettuata tenendo conto della decorrenza stabilita dalla legge. La corretta individuazione del momento di efficacia della modifica diventa quindi particolarmente importante qualora siano programmate operazioni suscettibili di generare plusvalenze di importo significativo.
Per comprendere la portata dell’intervento è opportuno ricordare che, secondo la disciplina precedente, il meccanismo della rateizzazione non interessava esclusivamente le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni strumentali.
Potevano infatti beneficiare del frazionamento anche le plusvalenze conseguenti al risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni, nelle ipotesi contemplate dall’articolo 86, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. La disciplina poteva inoltre trovare applicazione con riferimento ai cosiddetti beni patrimonio e alle partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni che non presentassero i requisiti per l’applicazione del regime della participation exemption (PEX).
Il principio era applicabile anche ai beni immateriali. Sul punto, l’Amministrazione finanziaria aveva chiarito che il meccanismo poteva operare persino in relazione ad un bene immateriale che non fosse mai stato precedentemente rappresentato in bilancio, in quanto non era stato sostenuto alcun costo per il suo acquisto o per la sua produzione. Tale impostazione trova riscontro nella Risoluzione n. 9/611 del 10 agosto 1991 e, successivamente, nella risposta ad interpello n. 609 del 2020.
L’eliminazione della possibilità generalizzata di rateizzare le plusvalenze non significa, tuttavia, che qualsiasi forma di distribuzione temporale della tassazione venga meno dal 2026. Restano infatti alcune fattispecie per le quali continua ad operare la disciplina precedente.
Tra queste assume particolare rilevanza la cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda. Per le plusvalenze derivanti da tali operazioni non è stata eliminata la possibilità di applicare il regime di rateizzazione, sempre nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa.
La riforma rende inoltre utile ricordare quali fossero – e quali continuino ad essere nei casi in cui la rateizzazione rimane ammessa – le modalità di determinazione del periodo minimo di possesso richiesto dalla normativa.
In linea generale, l’articolo 86, comma 4, del TUIR individuava nel possesso del bene per almeno tre anni una delle condizioni essenziali per accedere alla rateizzazione. Il periodo deve essere calcolato facendo riferimento al giorno di acquisizione del bene. Di conseguenza, ad esempio, per un bene acquistato il 31 marzo 2024 il periodo triennale risulta compiuto il 31 marzo 2027.
Una regola particolare riguarda la cessione dell’azienda. In questa ipotesi il periodo minimo di possesso deve essere determinato facendo riferimento all’inizio dell’attività dell’impresa oppure alla data in cui l’azienda è stata acquistata.
Ulteriori precisazioni assumono particolare rilievo nel caso dei beni acquisiti mediante leasing. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 379/E del 2007, ha chiarito che, ai fini della verifica del periodo minimo di possesso, occorre considerare anche il periodo durante il quale il bene è stato utilizzato in forza del contratto di leasing. Il conteggio, pertanto, non prende avvio esclusivamente dal momento del successivo riscatto del bene.
Analoga attenzione deve essere prestata alle operazioni straordinarie. In particolare, nel caso di conferimento d’azienda realizzato in regime di neutralità fiscale ai sensi dell’articolo 176 del TUIR, il periodo di possesso maturato dal soggetto conferente non viene perduto. Ai fini del calcolo occorre infatti considerare anche il periodo precedente al conferimento, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 110/E del 2007.
Nei casi in cui la rateizzazione continua ad essere consentita, è inoltre fondamentale ricordare che essa non opera automaticamente.
La scelta deve essere effettuata dal contribuente e deve trovare espressa evidenza nella dichiarazione dei redditi. Qualora l’opzione non venga esercitata, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile nel periodo d’imposta nel quale è stata realizzata.
Secondo quanto precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2010 e dalla Risoluzione n. 325/E del 2002, qualora l’opzione per il frazionamento non sia stata effettuata nella dichiarazione originariamente presentata – oppure, al più tardi, in una dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di trasmissione – non sarebbe possibile utilizzare successivamente una dichiarazione integrativa allo scopo di esercitare tardivamente la scelta per la rateizzazione.
L’intervento introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 produce, infine, conseguenze che non si esauriscono nella tassazione delle plusvalenze realizzate dal 2026, ma incidono anche sul calcolo degli acconti d’imposta dovuti per lo stesso anno.
Il comma 43 della Legge n. 199/2025 prevede infatti uno specifico meccanismo di rideterminazione degli acconti 2026. Ai fini del loro calcolo deve essere assunta una base imponibile rideterminata neutralizzando gli effetti della scelta di rateizzazione effettuata nel 2025.
La previsione riguarda la rateizzazione esercitata nel 2025 e non quelle relative alle plusvalenze realizzate negli esercizi precedenti. In altri termini, la modifica normativa non comporta, secondo quanto previsto dalla disposizione, una generale ricostruzione di tutte le rateizzazioni pregresse ancora in corso, ma impone uno specifico intervento sul calcolo degli acconti 2026 in relazione alla scelta effettuata nell’anno 2025.
Questo meccanismo interessa gli acconti relativi all’IRES e all’IRPEF, mentre non trova applicazione con riferimento agli acconti IRAP.
Casale Monferrato, lì 1 settembre 2026

